A chi è rivolto

Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive e non è residente nel Comune di Coccaglio.

Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

 

Dichiarazione imposta di soggiorno all’Agenzia delle Entrate: chi la invia.

Il modello deve essere utilizzato dai gestori delle strutture ricettive per la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno di cui all’art.4 del d.lgs. 23/2011, al contributo di soggiorno previsto a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del Comune di Coccaglio introdotto dall'art.14, comma 16, lettera e), del DL 78/2010 e dai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle cosiddette locazioni brevi, ai sensi dell'art.4 del DL 50/2017 che disciplina i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.


Descrizione

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/12/2025 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno in vigore dal 1° marzo 2026. 

Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive definite dalla Legge Regionale in materia di turismo di qualsiasi ordine e grado. Il gettito è destinato a finanziare interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Coccaglio, in materia di turismo, nonché interventi di manutenzione, fruizione, recupero e promozione dei beni culturali e ambientali locali, nonché per l'istituzione ed il potenziamento di servizi pubblici locali.

L'applicazione dell'imposta di soggiorno è a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Coccaglio (BS). Per strutture ricettive si intendono anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale. Sono altresì soggetti all’imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall’art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel Comune di Coccaglio, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi. Qualora il periodo di soggiorno dovesse protrarsi oltre i 10 giorni, l’imposta sarà dovuta solo per i primi 10 giorni.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

  1. Minori fino al quattordicesimo anno di età compreso;
  2. Il personale che alloggia nella struttura ricettiva, ove svolge attività lavorativa;
  3. Studenti non residenti, che soggiornino a Coccaglio per documentati motivi di studio;
  4. Soggetti con disabilità certificata e, se accompagnati, un solo accompagnatore per soggetto maggiorenne con disabilità; entrambi i genitori in caso di minori con disabilità;
  5. Appartenenti alle forze dell'ordine, vigili del fuoco e componenti delle associazioni di volontariato regolarmente accreditate presso il Comune di Coccaglio che soggiornino sul territorio comunale per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità.
  6. I malati che debbono effettuare visite mediche o terapie in realtà ambulatoriali o ospedaliere per ragioni sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di minori, l’esenzione è estesa a due accompagnatori per ogni paziente;
  7. Il personale appartenente alle forze di Polizia statale e locale ad ordinamento civile e militare quali polizia di Stato, Polizia Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco nello svolgimento delle attività di ordine e sicurezza pubblica;

L'esenzione, salvo quanto previsto dalla lettera d) del precedente periodo, non si applica all'eventuale nucleo familiare.


Come fare

Per effettuare il pagamento al Comune relativo alle somme introitate dalla struttura ricettiva che sono da riversare al Comune, il titolare della struttura deve provvedere tramite pagamento con modalità PAGOPA - pagamento spontaneo al seguente link PAGO PA disponibile sul sito istituzionale dell’Ente.

La compilazione e la presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate deve avvenire secondo le istruzioni e le specifiche tecniche.

Modello 21 o Conto della Gestione: Negli anni la legislazione relativa all’imposta di soggiorno ha subito modifiche e revisioni. L’ultima base normativa è stata rappresentata dall’art. 180 del D.L. n. 34/2020, ossia il Decreto Rilancio, che al comma 3 e 4 dell’articolo 180 incide direttamente sulla qualifica del gestore della struttura ricettiva stabilendo che: “Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi”. 
Tale cambiamento va a prevedere che in Regione Lombardia non vi sia più un obbligo formale relativo alla presentazione del cosiddetto Modello 21 o Conto della Gestione.

CONTO GIUDIZIALE PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO MODELLO 21.

A partire dal 2025, i gestori di strutture ricettive non sono più obbligati a compilare e trasmettere il Modello 21 (Conto di Gestione) entro il 30 gennaio. Una sentenza della Cassazione (Ordinanza n. 1527/2026) ha stabilito che il gestore è responsabile dell'imposta, non un agente contabile.


Cosa serve

Tutta la modulistica (fac-simili da poter utilizzare per comunicazioni al Comune, autocertificazioni, ecc.. come stabilito da Regolamento vigente) è reperibile in allegato.


Tempi e scadenze

Comunicazione delle presenze da parte del gestore della struttura ricettiva al Comune tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.coccaglio.bs.it

Periodi di riferimento

Trimestre

Data di Presentazione

Dal 1° gennaio al 31 marzo

Entro il 20 di Aprile

dal 1° aprile al 30 giugno

Entro il 20 Luglio

dal 1° luglio al 30 settembre

Entro il 20 Ottobre

dal 1° ottobre al 31 dicembre

Entro il 20 Gennaio dell’anno successivo

 

 

Versamento del tributo da parte del gestore della struttura ricettiva: 

Periodi di riferimento

Trimestre

Data di Presentazione

Dal 1° gennaio al 31 marzo

Entro il 30 di Aprile

dal 1° aprile al 30 giugno

Entro il 31 Luglio

dal 1° luglio al 30 settembre

Entro il 31 Ottobre

dal 1° ottobre al 31 dicembre

Entro il 31 Gennaio dell’anno successivo


Quanto costa

La Giunta stabilisce annualmente l’imposta per ogni singola tipologia di struttura, secondo quanto previsto al comma successivo. In caso di mancata deliberazione entro i termini normativi si intendono confermate le tariffe in vigore per l’anno precedente.

Il gestore della struttura ricettiva riscuote l’imposta dovuta dai soggetti tenuti al pagamento, rilasciando apposita quietanza.

Le tariffe sono pubblicate annualmente nella sezione amministrazione trasparente.

Ai sensi del D.L. 34/2020, art. 4 c. 3, il gestore della struttura è responsabile in solido delle somme non versate.


Ulteriori informazioni

Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, in appositi spazi leggibili nei propri locali.


Pagina aggiornata il Mon Mar 02 09:58:41 CET 2026

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