Si avvisa i contribuenti che, entro la scadenza della rata di saldo, l’Ente provvederà ad aggiornare i valori delle aree edificabili ai fini IMU.
Pertanto, ai fini del calcolo dell’imposta dovuta per la rata di acconto, è ammesso il versamento sulla base dei valori attualmente vigenti ed il successivo ricalcolo in sede di conguaglio (rata di saldo), applicando i nuovi valori tabellari.
Si ricorda che le persone fisiche proprietarie di aree fabbricabili non sono incluse nel servizio di invio del modello F24 precompilato e che è onere del contribuente provvedere alla quantificazione di quanto dovuto.
Definizione di area edificabile:
Ai sensi dell’articolo 1, comma 741, lettera d), della legge n. 160/2019 “per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.“.
L’articolo 1, comma 746, della legge n. 160/2019, definisce che “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.”.