Con deliberazione n. 34 sono stati individuati gli ambiti del territorio ai quali non si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 10 dell'art. 40-bis della L.R. 12/2005, in relazione a motivate ragioni di tutela paesaggistica (art. 40-bis, comma 1, L.R.12/2005); la delibera n. 34/2020 è stata rettificata con successiva deliberazione n. 2 del 31/1/2022 a seguito della sentenza n. 202/2021 della Corte Costituzionale.
La deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 13 novembre 2020, in applicazione della L.R. 18/2019, ha Individuato gli ambiti del territorio ai quali non si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 10 dell'art. 40-bis della L.R. 12/2005, in relazione a motivate ragioni di tutela paesaggistica (art. 40-bis, comma 1, L.R.12/2005).
A seguito della sentenza n. 202/2021, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 40-bis della L.R. 11/3/2005 n. 12, il Consiglio Comunale ha adottato la deliberazione n. 2 del 31/1/2022 di rettifica della precedente.