Raccolta firme per referendum o leggi di iniziativa popolare

Ultima modifica 27 giugno 2023

La legge di iniziativa popolare è un istituto legislativo relativo all'iniziativa legislativa, mediante il quale i cittadini possono presentare o al Parlamento o a un ente amministrativo locale, un progetto di legge, che sarà discusso e votato.

Per sottoscrivere una proposta di legge di iniziativa popolare o proposte di referendum è possibile firmare presso punti di raccolta e i banchetti organizzati dai comitati promotori; talvolta è possibile firmare anche presso gli uffici comunali.

Presso l'Ufficio Anagrafe è possibile dare la propria adesione a quesiti referendari e proposte di legge ad iniziativa popolare.

Deposito della modulistica di raccolta firme

Il deposito della modulistica per la raccolta firme per proposta di legge di iniziativa popolare o referendum abrogativo deve avvenire da parte di un referente del Comitato promotore o di un qualsiasi elettore che deve: 

  • fornire i moduli cartacei (se non già vidimati, provvede il Segretario comunale);
  • indicare la data ultima per la raccolta  delle firme autenticate
  • impegnarsi a ritirare la modulistica e le eventuali certificazioni al termine della raccolta.

In allegato è fornito il modulo di richiesta del deposito.

Compiti del Comune
Come confermato dal Ministero dell’Interno (nota della Direzione centrale dei Servizi elettorali n. 17287 del 16 ottobre 2015), relativamente alle raccolte di firme i compiti del Comune sono:

  • vidimazione dei moduli da parte del Segretario comunale e loro restituzione entro due giorni ai presentatori (art. 7 della legge 352/1970);
  • messa a disposizione negli orari di apertura degli uffici di funzionari abilitati all’autenticazione delle sottoscrizioni (art. 8 della legge 352/1970);
  • rilascio delle certificazioni elettorali (art. 8 della legge 352/1970).

Di conseguenza il Comune NON provvede a:

  • stampare i moduli di raccolta firme;
  • affiggere manifesti che propagandano la raccolta delle firme;
  • richiedere certificazioni di elettori iscritti nelle liste elettorali di altri comuni;
  • spedire con oneri a proprio carico i certificati elettorali o la modulistica al termine della raccolta delle firme.

Riferimenti normativi
– articoli 71, 75 e 138 della Costituzione della Repubblica Italiana;
legge 25 maggio 1970, n. 352.

Iniziative in corso: